Statuto dell'Associazione PDF Stampa E-mail
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Art.1

Costituzione
1. E' costituita, con sede legale in Assisi – Piazza San Francesco, 2, l'Associazione Culturale CAPPELLA MUSICALE della BASILICA PAPALE di SAN FRANCESCO, in seguito denominata Associazione .

Art.2
Struttura e identità
1. L'Associazione ha una propria organizzazione ed economia gestite esclusivamente da volontari.
2. Opera come gruppo culturale nell'ambito della regione Umbria, in Italia e all’estero.

Art.3
Finalità
L'Associazione:
1. Promuove iniziative a carattere culturale volte alla riscoperta dell'arte, dei valori umani, della storia della Patriarcale Basilica di San Francesco e della grande tradizione musicale dei Frati Minori Conventuali; in particolare pone attenzione all'ambito musicale liturgico e la promozione delle opere contenute nell’archivio della Cappella stessa, poiché ritenute patrimonio di inestimabile valore.
2. Ha durata illimitata
3. Non ha finalità di lucro.
4. Può intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna dal Consiglio Direttivo e può stabilire rapporti di collaborazione con Comuni, Enti pubblici, Enti privati, Fondazioni, Associazioni e soggetti privati per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
5. Non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.4
Aderenti
1. Sono considerati aderenti all'Associazione i sottoscrittori del presente Statuto, i Soci (Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti ed Onorari) e coloro che ne faranno richiesta e la cui domanda sarà vagliata dal Consiglio.
2. Nella domanda di adesione gli aspiranti aderenti dichiarano di accettare senza riserve quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione. L'adesione ha effetto dalla data di iscrizione nel libro soci.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
- dimissioni volontarie;
- decesso;
- esclusione con delibera del Consiglio.
In presenza di gravi motivi, in particolare qualora venga svolta opera contraria ai fini o agli interessi dell'Associazione, il Consiglio può procedere all'esclusione dell'aderente. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento, che dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata notificata.

Art.5
Diritti e obblighi degli aderenti
1. Gli aderenti hanno obbligo/diritto a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega da conferire ad un altro aderente o componente, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. Sono tenuti a rispettare le disposizioni statutarie e a portare a termine correttamente i compiti assegnati.

Art.6
Organi
1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio
- il Presidente.

Art.7
Assemblea dei Soci
1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione come da Art. 4.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. L’Assemblea verrà convocata tramite affissione nella sede sociale, con almeno 15 giorni di preavviso.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve avvenire almeno due ore dopo la prima.
5. Ogni aderente non può portare più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 18 e 20.
7. L'Assemblea ha il compito di:
- confermare o eleggere i membri del Consiglio;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica allo Statuto dì cui all'art. 18 e di scioglimento dell'Associazione di cui all'art. 20.

Art.8
Consiglio
Il Consiglio:
1. E’ eletto dall'Assemblea ed è composto da n. 5 membri. Inoltre del Consiglio fanno parte, per diritto, il Custode del Sacro Convento in funzione di Presidente, il maestro di cappella in funzione di Vice Presidente e l’organista titolare in carica. Il Presidente in caso di parità ha potere decisionale.
2. Può cooptare altri soggetti in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo parere consultivo.
3. Si riunisce normalmente una volta al mese su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 8 giorni.
4. Ha il compito di:
- nominare il Segretario organizzativo;
- nominare il Segretario amministrativo;
- stabilire la quota associativa annua;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
- accogliere o respingere le domande di adesione dei nuovi aderenti.

Art.9
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente:
- E’ anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è il Padre Custode pro tempore del Sacro Convento.
- A lui spetta il compito di nominare il maestro di cappella e solo se lo riterrà opportuno chiederà un parere al Consiglio, altrimenti è libero di nominare una persona adatta a questo compito.
- Rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi.
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.
- In caso di necessità o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- risponde dell'operato dell'Associazione
- Il Presidente può delegare funzioni di rappresentanza al Vicepresidente oppure ad un membro del Consiglio.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente:
- È per diritto il Maestro di Cappella.
- Ha il compito di nominare l’organista.
- Cura l’aspetto liturgico-musicale del Coro occupandosi del repertorio.
- Cura l’archivio musicale della Cappella.
- Si impegna nella composizione di nuove musiche per la Cappella.

3. Il Presidente, il Vice Presidente e l’Organista sono nomine fisse non eleggibili; solo i restanti membri del Consiglio vengono eletti dall’Assemblea.

Art. 10
Segretario amministrativo e organizzativo
1. Il Segretario amministrativo e quello organizzativo vengono nominati dal Consiglio, scelti tra i suoi componenti.
2. Il Segretario organizzativo collabora con il Presidente e il Vicepresidente per la puntuale esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.
3. Il segretario amministrativo ha cura delle spese ordinarie e redige i libri contabili.
I servizi di pubbliche relazioni vengono gestiti dai restanti membri del Consiglio.

Art. 11
Gratuità e durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali sono espletate a titolo gratuito. Hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni verranno ratificate nell’assemblea annuale dei soci.
3. Se un membro decade o si dimette, viene nominato il primo non eletto che ha avuto il maggior numero di voti.

Art.12
Beni dell’Associazione
1. L'Associazione ha come beni:
- La denominazione “Cappella Musicale della Patriarcale Basilica di San Francesco in Assisi”, tale denominazione non potrà essere utilizzata da terzi senza previa autorizzazione del Consiglio.
- Tutti i beni acquisiti nel corso dell’attività.


Art.13
Risorse - economiche
1. L'Associazione ha una gestione economica autonoma.
2. Essa trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi straordinari degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- proventi derivanti dalla gestione di manifestazioni ed iniziative;
- sponsorizzazioni di terzi finalizzate allo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto ed a solo titolo di rifusione delle spese sostenute per lo svolgimento delle medesime;
- rendite di beni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- donazioni e lasciti testamentari.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente o Vicepresidente e del Segretario amministrativo.
4. Tutti i proventi sopra indicati vengono utilizzati esclusivamente per le finalità previste all'art.3 comma 1.

Art.14
Quota sociale
1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio. Essa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso, di perdita della qualità di aderente o di scioglimento dell'Associazione.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né possono eleggere o essere eletti alle cariche sociali.

Art.15
Contributi straordinari
1. L'adesione all'Associazione non comporta alcun obbligo di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota annuale. E' comunque libera facoltà degli aderenti contribuire in ogni momento con versamenti personali straordinari.
2. I contributi straordinari, al pari della quota associativa annuale, non sono restituibili né in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso, esclusione o estinzione dell'aderente.
3. I contributi straordinari non creano alcun diritto suppletivo di partecipazione, né personale né trasmissibile a terzi per successione.

Art.16
Registri e libri sociali
1. Presso la sede dell'Associazione sono tenuti e conservati i libri e i registri previsti dalla normativa civilistica e fiscale vigente.

Art.17
Bilancio
1. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale vengono redatti dal Consiglio e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.18
Modifiche allo Statuto
1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Consiglio o da almeno un terzo degli aderenti all'Associazione.
2. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dell'Associazione e con l’autentica del Presidente senza la quale ogni decisione dell’Assemblea in materia è da considerarsi nulla.

Art.19
Controversie
1. Tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi e tra gli organi dell'Associazione, sono sottoposte al giudizio del Consiglio.

Art.20
Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere proposto dal Consiglio e viene deliberato con il voto favorevole della maggioranza qualificata degli aderenti all'Associazione e con l’autentica del Presidente.
2. In caso di scioglimento, tutti i beni dell'Associazione, compresi i fondi liquidi, vengono trasferiti, a titolo gratuito, alla Patriarcale Basilica di San Francesco in Assisi.

Art.21
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 
 
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